Inattività dell’assemblea e perdita di capitale sociale non danneggiano il socio
Perché sia imputabile, il danno deve essere diretta conseguenza della condotta dell’amministratore
La Corte di Cassazione, nella sentenza 23 giugno 2010 n. 15220, ha precisato che l’inattività dell’assemblea e la perdita del capitale sociale non costituiscono circostanze, imputabili all’amministratore, direttamente dannose del patrimonio del socio o del terzo, e come tali rilevanti ai fini dell’azione di cui all’art. 2395 c.c.
Tale norma – si ricorda – riconosce il diritto al risarcimento del danno al singolo socio o al terzo qualora siano stati “direttamente” danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. Se, invece, il danno costituisce soltanto il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, ci si trova fuori dall’ambito applicativo dell’art. 2395 c.c., e legittimata ad agire diviene la società (cfr., tra le altre,
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