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Domenica, 25 maggio 2025

IMPRESA

Inattività dell’assemblea e perdita di capitale sociale non danneggiano il socio

Perché sia imputabile, il danno deve essere diretta conseguenza della condotta dell’amministratore

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 8 luglio 2010

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La Corte di Cassazione, nella sentenza 23 giugno 2010 n. 15220, ha precisato che l’inattività dell’assemblea e la perdita del capitale sociale non costituiscono circostanze, imputabili all’amministratore, direttamente dannose del patrimonio del socio o del terzo, e come tali rilevanti ai fini dell’azione di cui all’art. 2395 c.c.
Tale norma – si ricorda – riconosce il diritto al risarcimento del danno al singolo socio o al terzo qualora siano stati “direttamente” danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. Se, invece, il danno costituisce soltanto il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, ci si trova fuori dall’ambito applicativo dell’art. 2395 c.c., e legittimata ad agire diviene la società (cfr., tra le altre,

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