Nullo l’accertamento anticipato senza «particolare e motivata» urgenza
Il termine dilatorio di sessanta giorni deve sempre essere rispettato, in quanto strumentale al contraddittorio
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, così come dispone l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del Contribuente”).
Ciò può essere derogato solo nelle ipotesi di “particolare e motivata” urgenza, ipotesi che devono essere illustrate dall’Agenzia delle Entrate in sede di stesura dell’avviso di accertamento.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 244 del 2009, ha sancito il principio secondo cui l’accertamento deve ritenersi nullo ove l’Ufficio non abbia esplicato le ragioni per cui sussisterebbe la “particolare e motivata urgenza” di cui sopra.
La giurisprudenza di ...
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