Nuovo redditometro apparentemente garantista
Nella nuova procedura manca la sanzione di nullità dell’atto in caso di mancata instaurazione del contraddittorio
Il nuovo articolo 38 del DPR n. 600/1973, profondamente innovato dall’articolo 22 della manovra economica, rivisita completamente lo strumento dell’accertamento sintetico prevedendo, tra le altre novità, l’obbligatorietà dell’avvio del contraddittorio da accertamento con adesione in caso di utilizzo delle risultanze delle “spese” del contribuente al fine di (ri)determinazione del suo reddito complessivo.
Ad essere più precisi la norma prevede come “L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento
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