Il professionista deve avere un tempo adeguato a svolgere incarichi di controllo
È opportuno introdurre un limite, anche perché in tal modo si innalza la qualità del lavoro svolto presso gli organi societari
Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, presidente dell’UNAGRACO (Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili).
Con l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della bozza preliminare dei principi di comportamento del collegio sindacale si è avviato un interessante confronto sull’opportunità o meno di porre un limite al cumulo degli incarichi negli organi di controllo (si vedano “Dibattito aperto sul limite agli incarichi” del 29 luglio e “Siciliotti: «Cumulo degli incarichi, niente limiti, ma attenti alle soglie di criticità»” del 30 luglio).
Il dibattito lascia spazio a diverse riflessioni, non ultimo il timore diffuso che un sindaco che ricopre molte cariche possa non prestare la necessaria attenzione ai conti di ogni singola società.
Due dunque le linee di pensiero. Alcuni si professano contrari a qualsiasi limitazione, altri ritengono, invece, che l’introduzione di un limite agli incarichi assumibili da ciascun professionista sia assolutamente necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di controllo.
Le statistiche fornite dal Consiglio Nazionale, dalle quali emerge che esistono professionisti con più di 50 incarichi, evidenziano la necessità di introdurre dei paletti organizzativi. Difatti, anche se il caso di un professionista che ricopre più di 50 incarichi rappresenta un’eccezione, risulta evidente che l’assenza di un limite quantitativo dettato da norme di corretto comportamento può generare situazioni patologiche che, tra l’altro, possono screditare l’intera categoria ed essere in contrasto con l’immagine del commercialista al servizio di tutti validamente sostenuta dal Consiglio Nazionale.
È, pertanto, pienamente condivisibile la proposta formulata da molti colleghi secondo cui l’elemento fondamentale che giustifica l’introduzione di un limite agli incarichi di sindaco di società è rappresentata dalla natura pubblicistica dell’incarico.
L’organo di controllo di una società, infatti, deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Tale funzione deve essere svolta non solo nell’interesse dei soci, ma anche nell’interesse di tutti gli altri stakeholders.
Per tale motivo l’incarico di sindaco di una società non può essere assimilato a qualsiasi altro incarico professionale e l’introduzione di limiti numerici agli incarichi assumibili non può essere considerata una limitazione al diritto al lavoro o una violazione al diritto di eguaglianza.
La necessità quindi di una regolamentazione negli organi di controllo in tal senso, a mio avviso, appare giustificata anche dalla considerazione che la revisione legale, può (anzi deve) essere effettuata avvalendosi del supporto di un’adeguata struttura organizzativa, mentre le mansioni proprie di sindaco rientrano indubitabilmente nella sfera personale del professionista incaricato. E quindi le attività tipiche tese alla verifica dell’osservanza della legge e dello statuto e al rispetto dei principi di corretta amministrazione mediante la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci non possono essere delegate, ma richiedono necessariamente di assicurare la partecipazione personale del professionista a questi importanti momenti della vita sociale.
In presenza di un numero di incarichi troppo elevato, pertanto, è evidente che il sindaco, nei periodi di lavoro più intensi (ad esempio approvazione bilanci), potrebbe non garantire la partecipazione alle riunioni convocate da tutte le società venendo meno quindi ai doveri stabiliti dalla legge, senza poter accampare giustificazioni plausibili.
Queste ed altre le motivazioni per cui è opportuno introdurre un limite agli incarichi assumibili da ogni professionista, individuando una procedura semplificata che tenga conto dell’importanza degli incarichi e dell’eventuale cumulo della funzione di revisore legale.
Tale previsione, inoltre, risponde ad uno specifico interesse: garantire la disponibilità da parte dei professionisti di un tempo adeguato per lo svolgimento degli incarichi di controllo presso le società, contribuendo così ad un generale innalzamento della qualità dell’attività svolta da tali organi societari.
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