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IMPRESA

Clausola «simul stabunt simul cadent», l’uso improprio obbliga al risarcimento

È illegittimo utilizzarla per la revoca anticipata di un amministratore in assenza di giusta causa

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 27 settembre 2010

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Quando attraverso l’applicazione della clausola “simul stabunt simul cadent” si perseguono finalità estranee a quelle sue proprie, ad esempio la revoca di un amministratore in assenza di giusta causa, sorge, in capo a quest’ultimo, il diritto al risarcimento del danno.
A precisarlo è il Tribunale di Milano in una sentenza depositata il 24 maggio 2010. 

In base alla clausola simul stabunt simul cadent la cessazione di taluni amministratori (maggioranza o minoranza) o anche solo di uno (o di un determinato amministratore) causa la cessazione dell’intero consiglio. Tale clausola è stata espressamente riconosciuta dall’art. 2386 commi 5 e 6 c.c. ed assolve alla funzione di impedire che il venir meno della composizione maggioritaria del consiglio di amministrazione ...

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