Fusione retrodatabile fino all’inizio dell’esercizio in cui si perfeziona
La facoltà non può valicare a ritroso il limite massimo della data di chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporante conclusosi prima
La facoltà di retrodatazione degli effetti contabili della fusione, ai sensi del n. 6 del comma 1 dell’art. 2501-ter c.c., deve intendersi inscindibilmente legata alla facoltà di retrodatazione degli effetti di partecipazione agli utili, di cui al precedente n. 5 del comma 1 dell’art. 2501-ter c.c., nonché alla facoltà di retrodatazione degli effetti fiscali, ai sensi del comma 9 dell’art. 172 del TUIR.
In particolare, il Documento OIC n. 4 afferma che:
- “per la dottrina prevalente non è possibile stabilire date distinte, una per la retroattività reddituale ed un’altra per la retroattività contabile” (§ 4.3.1.2);
- “se viene pattuita la retroattività contabile (ad esempio, all’inizio dell’esercizio dell’incorporata in cui si completa ...
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