La falsa fatturazione è reato anche se i documenti vengono poi stornati
Per la Cassazione, è irrilevante il c.d. «ravvedimento operoso» e il fatto che le società coinvolte siano riconducibili allo stesso soggetto
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si configura anche qualora i documenti falsi vengano successivamente stornati tramite note di variazione; inoltre, è irrilevante che la società emettitrice e quelle utilizzatrici siano riconducibili allo stesso soggetto. In questi termini si è espressa la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 608 di ieri, 12 gennaio 2011.
La pronuncia trae origine da un verbale della Guardia di Finanza, con cui era stata contestata a carico di una srl l’emissione di fatture false nei confronti di altre società.
Il suo amministratore unico veniva condannato dal Tribunale ad un anno di reclusione per aver commesso il reato di cui all’articolo 8 del DLgs. 74/2000, che punisce chiunque, al fine di consentire a ...
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