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Esenzione dal bollo per la procura speciale

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 13 di ieri, chiarisce che l’esenzione opera sia per la procura speciale sia per la sottoscrizione apposta in calce

/ Anita MAURO

Giovedì, 10 febbraio 2011

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La procura speciale, attribuita dal contribuente al fine di farsi assistere da un professionista innanzi all’Agenzia delle Entrate, redatta secondo le forme previste dall’art. 63 del DPR 600/73, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/72. Inoltre, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica anche all’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura medesima.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 13 di ieri, 9 febbraio 2011.

La risoluzione fa chiarezza sull’applicazione dell’imposta di bollo alla procura speciale redatta a norma dell’art. 63 del DPR 600/73, rilevando che, sulla tassazione di questo atto, gli Uffici assumono ...

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