ACCEDI
Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Accertamento «ridotto», non viene meno l’acquiescenza

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 14 marzo 2011

x
STAMPA

Sovente accade che l’Ufficio, in seguito al contraddittorio instauratosi con il contribuente, decida di diminuire la pretesa con annullamento o revoca parziale del precedente accertamento, magari con lo stesso numero identificativo.
Tecnicamente, si sarebbe in presenza di un nuovo atto, quindi dalla data di notifica della revoca/annullamento parziale dovrebbero decorrere i sessanta giorni per il ricorso, così come il termine per l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e la definizione agevolata delle sanzioni (art. 17 del DLgs. 472/97).

Per ciò che concerne i due istituti deflativi appena citati, è chiaro che la riduzione delle sanzioni ad un terzo o ad un sesto deve essere computata con riferimento al secondo atto notificato, per evidenti ragioni di garanzia del contribuente, e

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU