Accertamento «ridotto», non viene meno l’acquiescenza
Bisogna computare la riduzione delle sanzioni con riferimento alla seconda pretesa
Sovente accade che l’Ufficio, in seguito al contraddittorio instauratosi con il contribuente, decida di diminuire la pretesa con annullamento o revoca parziale del precedente accertamento, magari con lo stesso numero identificativo.
Tecnicamente, si sarebbe in presenza di un nuovo atto, quindi dalla data di notifica della revoca/annullamento parziale dovrebbero decorrere i sessanta giorni per il ricorso, così come il termine per l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e la definizione agevolata delle sanzioni (art. 17 del DLgs. 472/97).
Per ciò che concerne i due istituti deflativi appena citati, è chiaro che la riduzione delle sanzioni ad un terzo o ad un sesto deve essere computata con riferimento al secondo atto notificato, per evidenti ragioni di garanzia del contribuente, e
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