La valutazione del magazzino nel bilancio 2010
Il valore di mercato rileva solo se inferiore al costo di acquisto o produzione
L’art. 2426, comma 1, n. 9) c.c. stabilisce che le rimanenze di beni fungibili sono valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: si configura, pertanto, un sostanziale allineamento con i princìpi contabili italiani e internazionali, i quali pongono a confronto il costo storico e il valore di mercato (OIC n. 13), ovvero il costo e il valore netto di realizzo (IAS 2).
La vera e propria differenza con gli standard esteri è, invece, rappresentata dal fatto che questi ultimi non contemplano, nell’ambito dei metodi di determinazione del costo, il LIFO, particolarmente diffuso tra le piccole e medie imprese italiane, poiché – in un’economia a prezzi crescenti – tende a sottovalutare il magazzino,
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