Pegno sulle azioni «esteso» al corrispettivo della vendita del diritto di opzione
Non si estende, invece, alle azioni optate dal debitore
Ai sensi dell’art. 2352 comma 2 c.c., in caso di pegno di azioni, se queste attribuiscono un diritto di opzione, esso spetta al socio e al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca o intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. La norma, nonostante la formulazione più completa rispetto alla versione anteriore alla riforma del diritto societario – è stato, infatti, precisato che al socio sono attribuite le azioni sottoscritte in base al diritto di opzione – non chiarisce in modo
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