Nella fusione tra consolidate interessi passivi con limiti
Con la ris. n. 42, l’Agenzia ritiene operanti le limitazioni del c.d. «test di vitalità» e del limite del patrimonio netto contenute nell’art. 172 del TUIR
Con la risoluzione n. 42 pubblicata ieri, 12 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ritiene operanti le limitazioni del c.d. “test di vitalità” e del limite del patrimonio netto contenute nell’art. 172, comma 7 del TUIR agli interessi passivi indeducibili riportabili anche in ipotesi di operazioni di fusione che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo.
Riguardo alla limitazione alla deducibilità degli interessi passivi prevista dal meccanismo del ROL, l’art. 96, comma 4 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta possono essere dedotti nei periodi successivi nel limite degli interessi attivi e del 30% del ROL di competenza.
In caso ...
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