Bancarotta fraudolenta impropria: anche i vecchi fatti devono cagionare il dissesto
In mancanza della prova del nesso di causalità scatta l’«abolitio criminis»
A fronte della modifica che l’art. 4 comma 1 del DLgs. 61/2002 ha apportato all’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42 – precisando che la punibilità per bancarotta fraudolenta impropria è subordinata alla circostanza che i fatti indicati abbiano “cagionato o concorso a cagionare” il dissesto della società – ove dalla formulazione del capo di imputazione ovvero dalla motivazione della sentenza di condanna intervenuta prima della riforma non risulti che la condotta addebitata (nel caso di specie, di falsificazione del bilancio) sia stata configurata dal giudice come capace di avere cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, il reato di bancarotta fraudolenta impropria è destinato a cadere per l’operatività dell’abolitio criminis.
È quanto
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