Il fondo patrimoniale alle prese con UNICO 2011
I redditi dei beni vincolati al fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia devono essere dichiarati al 50%, a prescindere da chi sia il proprietario
Il fondo patrimoniale si sostanzia in un “atto costitutivo di un vincolo di destinazione” e, in base a quanto disposto dall’art. 167 c.c., si concretizza mediante la costituzione, con atto notarile (o con testamento), di un vincolo da parte di uno dei coniugi, di entrambi i coniugi, ovvero di uno o più soggetti terzi (in genere genitori, nonni, zii). Possono essere vincolati al fondo, con l’obiettivo dichiarato di metterli a riparo da eventuali azioni esecutive (si veda “Fondo patrimoniale aggredibile solo se il debito è connesso ai bisogni familiari” del 2 marzo 2011), beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. Con l’atto notarile di creazione del fondo i beni possono essere conferiti (termine atecnico), trasferendo
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