L’avviamento prescinde da eventuali perdite d’esercizio
Secondo la Suprema Corte, non rileva il risultato d’esercizio, bensì i ricavi ottenuti
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 30 giugno 2011 n. 14336), il fatto che l’impresa la cui azienda è stata ceduta abbia subito perdite negli esercizi antecedenti al trasferimento non esclude la sussistenza di valori di avviamento. Più precisamente, ai fini del calcolo dell’avviamento rileva l’ammontare dei ricavi ottenuti dall’azienda e non quello del risultato degli esercizi precedenti.
Nella fattispecie in esame, la C.T. Prov. aveva accolto il ricorso delle società contraenti, che contestavano la tesi dell’Amministrazione finanziaria relativa al calcolo dell’avviamento. Per l’Agenzia, il valore di avviamento avrebbe dovuto essere calcolato come media aritmetica tra valore calcolato con il metodo dell’investimento sostitutivo attualizzato
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