L’errore sulla sanzione annulla l’intero ravvedimento
Occorrerebbe che gli uffici facessero propria la ratio della ris. 67/2011 sul ravvedimento «frazionato»
La sentenza della Cassazione n. 12661 dello scorso 9 giugno sulle condizioni che legittimano la validità del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. n. 472/1997), rischia di incrinare il già difficile rapporto tra Stato e contribuenti.
La rigida posizione della Suprema Corte, che invalida un ravvedimento per il sol fatto che il contribuente, a causa di un errore materiale, non ha completamente versato tutta la sanzione, non convince, ma amareggia anche la resistenza dell’Amministrazione, che si costituisce nei “tre gradi” di giudizio per pretendere l’obolo da parte di chi, nella sostanza dei fatti, ha inteso adempiere, seppur tardivamente ma spontaneamente, al proprio obbligo. Se si continua di questo passo, ingeneriamo nei contribuenti scelte di comportamento difformi ...
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