Revoca del revisore, basta il parere del Collegio sindacale
Il DLgs. 39 ha soppresso l’intervento del Tribunale e ridotto i poteri della CONSOB
Il rapporto di revisione può sciogliersi per numerose cause, come la naturale scadenza del termine di durata dell’incarico, la morte del revisore o la cessazione della società di revisione, la revoca dell’incarico, le dimissioni del revisore oppure la risoluzione consensuale del contratto.
In questo intervento, si intende concentrare l’attenzione sulla revoca, che consiste nello scioglimento anticipato del rapporto per volontà della società sottoposta a revisione.
La fattispecie è oggetto di specifiche disposizioni del DLgs. 39/2010. La stessa era, comunque, già disciplinata sia dal codice civile che dal DLgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUIF).
Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del DLgs. 39/2010, l’incarico ...
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