Domanda di risarcimento al fallito, vale solo il tribunale fallimentare
Secondo la Cassazione, la domanda giudiziale, se presentata in via ordinaria, è improponibile
Tutte le pretese a contenuto patrimoniale rivolte a un soggetto fallito devono essere azionate dinanzi al tribunale fallimentare, anche in caso di necessario intervento di più litisconsorti. È quanto stabilito dalla prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 5 agosto 2011 n. 17035.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale, a seguito del quale la parte danneggiata aveva adito il giudice di pace per vedersi risarcire i danni subiti. La domanda di risarcimento era stata proposta nei confronti della società danneggiante, fallita, e della compagnia assicuratrice.
La curatela del fallimento sollevava eccezione di inammissibilità della domanda di condanna, che, però, il giudice di pace rigettava.
Ricorreva, così, in Cassazione la curatela, avverso la sentenza non definitiva ...
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