«Effettiva sostituzione» determinante per il reato di riciclaggio
Non si sfugge all’integrazione della fattispecie anche in caso di delitti in origine non collocati tra i «reati presupposto»
Il delitto di riciclaggio si perfeziona non già nella fase “ricettiva” della condotta, ma nel momento in cui i beni vengono “effettivamente sostituiti”. Di conseguenza, non rileva se parte dell’oggetto materiale dell’attività di sostituzione sia pervenuta nella disponibilità del reo anteriormente alla novella legislativa che ha esteso i “reati presupposto” a tutti i delitti non colposi e grazie a fattispecie diverse da quelle all’epoca espressamente previste in via esclusiva.
È questa la sintesi del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 ottobre 2011 n. 36913.
Anteriormente alla sostituzione operata dall’art. 4 della L. 9 agosto 1993 n. 328, la fattispecie di riciclaggio, di cui all’art. 648- ...
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