Attestazione del professionista «controllabile» nei piani di risanamento
La valutazione potrebbe essere condotta con un approccio che esprima un valore di sintesi comparabile con grandezze limite rilevabili sul mercato
L’art. 67, terzo comma, lett. d) L. fall. prevede la “protezione” da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse se posti in essere in esecuzione di un piano idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
La dottrina e la giurisprudenza richiedono che le attestazioni rese dal professionista nei piani attestati (ma, anche, nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione) si basino su un percorso logico-argomentativo controllabile.
Ciò posto, come può l’attestatore pervenire al convincimento dell’idoneità del piano al raggiungimento, in via prognostica, del riequilibrio finanziario dell’impresa?
Nella prassi professionale, si tende a trovare ...
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