Sindaci responsabili se vengono meno al potere/dovere di vigilanza
Il Tribunale di Milano, con una sentenza dello scorso 1° ottobre, ha ricapitolato i principi fondamentali in materia
Nella sentenza 1° ottobre 2011 n. 11586, il Tribunale di Milano ricapitola, alla luce delle più importanti pronunce giurisprudenziali in materia, i principi generali che si pongono alla base della cosiddetta responsabilità “concorrente” (e solidale) dei sindaci per i danni causati alla società da comportamenti illegittimi degli amministratori.
Dall’art. 2407 comma 2 c.c. si desume la necessità dei seguenti elementi:
- un fatto presupposto, ovvero che gli amministratori abbiano posto in essere atti di mala gestio dannosi per la società e/o i creditori;
- una condotta illegittima, ovvero che i sindaci non abbiano vigilato e agito in conformità con gli obblighi connessi alla loro carica;
- il collegamento causale che rende la condotta illegittima dei sindaci
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