La dichiarazione ultratardiva non fa venire meno il rimborso
Se il contribuente ha optato per il rimborso in dichiarazione, non serve nemmeno l’istanza, il credito non può ritenersi perso
La Corte di Cassazione, con la sentenza 633 depositata ieri, ha affrontato il tema concernente i nessi tra credito d’imposta esposto in dichiarazione e ultratardività della stessa.
Sostanzialmente, si tratta di appurare se la tardività nella presentazione della dichiarazione, o meglio, la cosiddetta “ultratardività” osti alla spettanza del rimborso emergente della dichiarazione stessa.
Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del DPR 600/73, vigente ratione temporis (la cui disposizione è ora riprodotta nell’art. 2, comma 7 del DPR 322/98), sono considerate omesse le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a un mese (ora tre), “ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate ...