Gli atti di reintegrazione della legittima sono «mortis causa»
Gli accordi di reintegrazione dei diritti dei legittimari evitano l’azione di riduzione e attengono alla vicenda ereditaria
Nel nostro ordinamento, non è possibile disporre a proprio completo piacimento dei propri beni, in caso di morte. Infatti, il Codice civile (artt. 536 e ss. c.c. ) riserva ad alcuni soggetti legati da un vincolo di parentela particolarmente forte con il defunto (coniuge, figli e ascendenti) una quota di eredità, anche contro la volontà del defunto.
Pertanto, nel caso in cui, nel testamento, il defunto abbia del tutto trascurato uno degli eredi legittimari (così si chiamano i soggetti cui il codice civile riserva una quota di eredità), ovvero abbia attribuito loro una quota ereditaria inferiore a quella spettante per legge, questi possono proporre in giudizio l’azione di riduzione, per ottenere quanto il defunto non ha voluto attribuire loro.
Peraltro, la dottrina ammette la possibilità ...
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