Reclamo: per la costituzione in giudizio, conta la data di notifica del procedimento
Una volta che il procedimento si è concluso con esito negativo, per i giorni a disposizione del contribuente assume rilievo la data di notificazione
In un precedente intervento ci siamo soffermati sulla “fase di azione” dell’Agenzia delle Entrate successiva alla produzione dell’atto di reclamo da parte del contribuente (si veda “Reclamo: dubbi sulla «fase di azione» all’istanza del contribuente” del 9 maggio 2012). Ora ci occupiamo del caso in cui, una volta che il procedimento nel suo complesso si è concluso con esito negativo, per il contribuente occorra adempiere agli obblighi processuali per il radicamento della lite mediante la “costituzione in giudizio”, di cui all’art. 22 del DLgs. n. 546/1992, presso la competente Commissione tributaria provinciale.
La norma recita che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che ...
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