Natura del bene principale «estesa» alla pertinenza ceduta con atto separato
Le pertinenze immobiliari possono essere cedute autonomamente oppure insieme ad altre unità immobiliari a cui sono asservite
Si considerano pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (articolo 817 c.c.).
L’esistenza del vincolo pertinenziale richiede, pertanto, la presenza delle seguenti condizioni:
- destinazione durevole e funzionale di un bene, che mantiene la propria natura e individualità fisica, a servizio o ad ornamento di un altro, cioè il bene principale (requisito oggettivo);
- effettiva volontà, da parte dell’avente diritto, di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale (requisito soggettivo).
Le pertinenze sono costituite principalmente da unità immobiliari non abitative quali, ad
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