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FISCO

«Prima casa», accertamento a carico dall’acquirente se mancano i requisiti

Per la C.T. Reg. di Roma, qualora il bonus sia stato disconosciuto, la maggiore IVA accertata dev’essere versata soltanto dall’acquirente

/ Alessandro BORGOGLIO

Martedì, 4 settembre 2012

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Nell’ipotesi di disconoscimento dell’agevolazione “prima casa” da parte del Fisco, l’unico soggetto tenuto al versamento della maggiore IVA accertata è l’acquirente, poiché in tal caso non sussiste alcuna responsabilità solidale del venditore. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Roma, con la sentenza del 26 gennaio 2012, n. 45/01/12.

La nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 prevede che l’acquirente, in sede di rogito notarile, richieda l’applicazione del beneficio fiscale in oggetto e, a tal fine, renda un’apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti. Il comma 4 stabilisce, per quel che qui interessa, che, in caso di dichiarazione mendace, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ...

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