«Prima casa», accertamento a carico dall’acquirente se mancano i requisiti
Per la C.T. Reg. di Roma, qualora il bonus sia stato disconosciuto, la maggiore IVA accertata dev’essere versata soltanto dall’acquirente
Nell’ipotesi di disconoscimento dell’agevolazione “prima casa” da parte del Fisco, l’unico soggetto tenuto al versamento della maggiore IVA accertata è l’acquirente, poiché in tal caso non sussiste alcuna responsabilità solidale del venditore. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Roma, con la sentenza del 26 gennaio 2012, n. 45/01/12.
La nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 prevede che l’acquirente, in sede di rogito notarile, richieda l’applicazione del beneficio fiscale in oggetto e, a tal fine, renda un’apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti. Il comma 4 stabilisce, per quel che qui interessa, che, in caso di dichiarazione mendace, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ...
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