Contro le «dimissioni in bianco», efficacia sospensivamente condizionata
La L. 92/2012 ha inteso tutelare la libertà negoziale del dipendente e il legittimo affidamento del datore di fronte al comportamento del lavoratore
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, le dimissioni del dipendente non sono più un atto “procedimentalmente” libero. Come noto, infatti, fino all’intervento riformatore, il dipendente a tempo indeterminato poteva liberamente recedere dal contratto rassegnando le proprie dimissioni: queste ultime erano qualificate come atto unilaterale recettizio, destinato, cioè, a perfezionarsi nel momento in cui fosse giunto a conoscenza del datore di lavoro, fatto salvo il differimento della decorrenza degli effetti del recesso alla scadenza del termine di preavviso contrattualmente previsto, in modo da evitare che la risoluzione immediata del vincolo contrattuale (al di fuori delle ipotesi di giusta causa) potesse determinare un pregiudizio per l’azienda.
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