Direzione e coordinamento: il controllo rende difficile la prova contraria
Per superare la presunzione di direzione e coordinamento, va provata la conoscenza dell’inesistenza di tale attività in capo ai danneggiati
La sentenza 14 settembre 2012 del Tribunale di Prato – già oggetto di esame per i profili attinenti alla responsabilità del collegio sindacale (si veda “Le operazioni prive di garanzie chiamano in causa il collegio sindacale” del 2 ottobre 2012) – fornisce interessanti chiarimenti anche in relazione alla responsabilità da attività di direzione e coordinamento.
L’art. 2497 c.c. – sottolinea in via preventiva il Tribunale di Prato – prevede una forma di responsabilità da inquadrare nello schema di cui all’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana) e imperniata sui seguenti caratteri: l’avere esercitato un’attività di direzione e coordinamento; in funzione esclusivamente di un interesse imprenditoriale proprio o di un soggetto terzo; in violazione di principi ...
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