Modello EAS «tardivo» entro il 31 dicembre
Dal 2013, la comunicazione dei dati rilevanti potrà essere effettuata solo entro il 30 settembre
È sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
La circolare n. 38/2012 ha, infatti, precisato che in sede di prima applicazione della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 del DL 16/2012 convertito, il termine per presentare il modello EAS è fissato al 31 dicembre.
Con riferimento alla remissione in bonis, si ricorda che l’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo ...
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