Cessionario non sempre responsabile per le violazioni del cedente
Le prescrizioni del DLgs. 471/97 non possono trasformare il cessionario in «ispettore del Fisco»
L’obbligo che l’art. 6, comma 8, del DLgs. 471/97 pone a carico del cessionario concerne l’omessa o irregolare fatturazione ad opera del cedente e non può sussistere in maniera incondizionata, ma solo in caso di errori materiali o, comunque, di immediata percezione.
Per effetto di tale norma, il cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni e servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 258 euro per ogni singola violazione.
Tuttavia, la sanzione può essere evitata se egli provvede alla regolarizzazione dell’operazione in base alle
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