Redditometro, l’onere della prova non incombe tutto sul contribuente
Deve solo provare di avere un reddito capiente che giustifichi una spesa e non anche la traccia finanziaria di come essa è sostenuta
La determinazione sintetica del reddito effettuata dal redditometro dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indice di maggiore capacità contributiva posti a base di una pretesa tributaria e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. Spetta, dunque, al contribuente “fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege” (Cass. 29 ottobre 2012, n 18604).
Viene, quindi, ancora confermato dalla Suprema Corte che l’onere di provare l’inesistenza di una capacità reddituale, ove determinata dagli indici di spesa codificati nel DM 10 settembre 1992, grava sul contribuente il quale, ex art. 38, comma 6, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41