Sanzioni da omesso versamento non irrogabili a seguito di accertamento
La Provinciale di Torino afferma un basilare principio, che pone nel nulla l’operato di alcuni uffici finanziari
L’art. 13 del DLgs. 471/97 punisce chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti prescritti a saldo o in acconto oppure a seguito delle liquidazioni periodiche, con una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Detta sanzione, per il principio generale di legalità, può essere irrogata solo nel caso previsto dal Legislatore, che, come detto, è rinvenibile nell’omesso/tardivo versamento di imposte dichiarate.
Non è pertanto possibile che la sanzione sia contestata quando, “a cascata”, l’omesso versamento deriva da una dichiarazione infedele o da un’altra violazione fiscale.
Il principio, molto importante, è stato affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, sentenza dello scorso 10 agosto, n. 67, sezione XVIII.
Si trattava di una
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