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Bancarotta per distrazione solo se la condotta cagiona l’insolvenza

La Cassazione rivede il suo consolidato orientamento costruendo la fattispecie come reato di evento (l’insolvenza), cagionato e voluto dall’agente

/ Maurizio MEOLI

Sabato, 8 dicembre 2012

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Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere altresì sorretto dall’elemento soggettivo del dolo.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 6 dicembre 2012 n. 47502, rivede un consolidato orientamento in base al quale i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale sarebbero perseguibili in qualunque momento siano stati commessi, a prescindere da qualsiasi collegamento eziologico con il fallimento; con una “zona di rischio” suscettibile di estendersi a ritroso nel tempo senza alcun limite (cfr., tra le pronunce più recenti, Cass. 4 ottobre 2012 n. 38985 e Cass. ...

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