Bancarotta fraudolenta anche per l’omessa tenuta delle scritture contabili
La Suprema Corte, nel precisare le differenze tra bancarotta documentale fraudolenta e semplice, adotta una soluzione rigorosa
Anche le imprese sottoposte ad un regime tributario di contabilità semplificata sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili e dei libri di cui all’art. 2214 c.c. e, in particolare, del libro giornale e del libro degli inventari. Di conseguenza, la distruzione o sottrazione di tali scritture, per evitarne l’apprensione da parte degli organi fallimentari, integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la medesima fattispecie è ravvisabile nel caso in cui le scritture in questione siano semplicemente omesse, ma risulti raggiunta la prova che la condotta è mirata a recare pregiudizio ai creditori sociali. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 8 gennaio 2013 n. 769.
Al fine di agevolare la comprensione delle questioni affrontate appare opportuno ...
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