Mediazione incostituzionale, professionista sempre obbligato alla formazione
Con la riduzione del numero di mediazioni, a rischio l’adempimento dell’obbligo di tirocinio
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010, ad opera della Corte Costituzionale con la sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272, è venuta meno l’obbligatorietà della procedura di mediazione. Nello specifico, è caduta la configurazione dell’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per la risoluzione delle controversie civili e commerciali prevista per determinate materie (si veda “Mediazione obbligatoria, nessun ancoraggio nella legge delega” del 7 dicembre 2012).
È bene però rilevare che, sebbene la sentenza – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (I Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 49 dello scorso 12 dicembre 2012 – abbia colpito in via consequenziale ulteriori disposizioni
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