Necessaria la notifica dell’atto al socio accomandatario per i debiti della società
La Cassazione rivede in parte il precedente orientamento, ma è sufficiente il solo atto esattivo se il socio è comunque reso edotto della pretesa
La responsabilità solidale e illimitata del socio accomandatario per le obbligazioni sociali contratte durante il periodo in cui riveste la qualifica di socio, prevista dall’art. 2313 c.c. (art. 2291 per i soci di snc), opera, come è noto, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con l’effetto che il socio accomandatario, anche se non ha posto in essere il presupposto impositivo del tributo dovuto dalla società e, quindi, anche se estraneo agli atti impositivi emessi nei confronti della stessa società, è sottoposto all’esazione del debito tributario societario, qualora, ovviamente, l’Autorità fiscale non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale (cfr., ex pluribus, Cass. 3 agosto 2012 n. 14002 e Cass. sentenza 21 aprile 2008
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