Indeducibili gli accantonamenti a garanzia del rendimento locativo minimo
I costi in esame sono deducibili soltanto al momento del sostenimento, secondo il principio di competenza economica
Le garanzie di rendimento locativo minimo non rientrano tra gli accantonamenti tassativamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d’impresa. I relativi oneri sono quindi deducibili soltanto
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