Indeducibili gli accantonamenti a garanzia del rendimento locativo minimo
I costi in esame sono deducibili soltanto al momento del sostenimento, secondo il principio di competenza economica
Le garanzie di rendimento locativo minimo non rientrano tra gli accantonamenti tassativamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d’impresa. I relativi oneri sono quindi deducibili soltanto nel periodo d’imposta di effettivo sostenimento. A sostenerlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3368 di ieri, 12 febbraio 2013.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva ceduto, con atti notarili stipulati nel corso del 1993, due compendi immobiliari e, con scritture private parallele, si era obbligata nei confronti dell’acquirente a curare la gestione degli immobili e a garantire alla stessa un rendimento locativo minimo.
A fronte dei ricavi delle vendite, la contribuente aveva quindi imputato in bilancio (attraverso un apposito accantonamento) ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41