Come professionista attestatore, nominabile la STP «mista»
Per la circolare 30 dell’IRDCEC, è però necessaria la sussistenza di alcune specifiche condizioni
L’art. 33 del DL n. 83/2012 ha riformulato l’art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942, riguardante, tra l’altro, i presupposti di nomina del professionista attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di risanamento o concordato preventivo, oppure dell’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La disposizione, applicabile anche allo stimatore del concordato fallimentare e preventivo (artt. 124, comma 3 e 160, comma 2 L. fall.), stabilisce che tale soggetto deve essere nominato dal debitore, tra soggetti indipendenti, iscritti nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione dell’incarico di curatore fallimentare, a norma dell’art. 28, comma 1, lett. a) e
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