Plusvalenze su fabbricati esteri al test del credito di imposta
Decorsi 5 anni dall’acquisto, non dovrebbe essere possibile scomputare le imposte sui redditi assolte nello Stato estero
Secondo il disposto dell’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, la cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili genera una plusvalenza tassabile se avviene:
- a titolo oneroso;
- entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto.
Tale disposizione si applica ai soggetti residenti ai fini fiscali in Italia e proprietari di immobili non appartenenti ad un’attività di impresa. Essa non distingue tra immobili situati in Italia e immobili esteri, pertanto si ritiene che si applichi anche sulle plusvalenze immobiliari realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso riguardanti immobili situato al di fuori del territorio italiano.
Il fatto che tale plusvalenza sia imponibile in Italia, comunque, non esime lo Stato estero dall’assoggettare ad imposizione un’eventuale
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