L’estinzione del processo tributario opera «di diritto»
Quindi, l’Agenzia delle Entrate, in conseguenza dell’estinzione, può procedere subito con l’atto di riscossione delle somme
L’estinzione del processo tributario di primo grado, con l’eccezione delle ipotesi di annullamento dell’atto in autotutela e di definizione delle liti pendenti, cagiona la definitività del provvedimento, in quanto esso fuoriesce dal circuito processuale. Se, invece, il processo pende in appello, l’effetto dell’estinzione è rinvenibile nel passaggio in giudicato della decisione della C.T. Prov.
Ancora, in sede di rinvio l’effetto dell’estinzione è il “travolgimento” di tutte le sentenze delle pregresse fasi, a meno che non si siano formati “giudicati interni”.
Un problema che talvolta emerge concerne il caso in cui il processo si estingue per inattività delle parti, come per omessa riassunzione a seguito di interruzione, sospensione ...
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