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FISCO

L’estinzione del processo tributario opera «di diritto»

Quindi, l’Agenzia delle Entrate, in conseguenza dell’estinzione, può procedere subito con l’atto di riscossione delle somme

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 4 marzo 2013

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L’estinzione del processo tributario di primo grado, con l’eccezione delle ipotesi di annullamento dell’atto in autotutela e di definizione delle liti pendenti, cagiona la definitività del provvedimento, in quanto esso fuoriesce dal circuito processuale. Se, invece, il processo pende in appello, l’effetto dell’estinzione è rinvenibile nel passaggio in giudicato della decisione della C.T. Prov.

Ancora, in sede di rinvio l’effetto dell’estinzione è il “travolgimento” di tutte le sentenze delle pregresse fasi, a meno che non si siano formati “giudicati interni”.
Un problema che talvolta emerge concerne il caso in cui il processo si estingue per inattività delle parti, come per omessa riassunzione a seguito di interruzione, sospensione ...

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