Deducibili le «svalutazioni» dei crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi
Le perdite su crediti dovrebbero essere deducibili indipendentemente dalla loro qualificazione contabile come «svalutazioni»
L’attuale articolo 101, comma 5 del TUIR, così come modificato dal DL 83/2012 convertito, indica che sono presenti ex lege gli “elementi certi e precisi” per la deducibilità della perdita su crediti relativamente ai crediti di modesta entità (non superiori a 2.500 euro, per le imprese fino a 100 milioni di euro di fatturato, e 5.000 euro, per le altre), a condizione che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Nel bilancio 2012 occorre individuare il corretto comportamento contabile da adottare, in quanto si tratta della prima applicazione di tale previsione normativa. In assenza (e in attesa) di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono numerosi i dubbi applicativi.
Mentre non si originano problemi in caso di rinuncia ...
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