Redditometro «disapplicato» dalla ricostruzione analitica delle spese
Ciò vale se il contribuente dimostra che i costi di mantenimento del bene sono, nel complesso, inferiori alle risultanze del redditometro
Il redditometro è una presunzione semplice e, pertanto, se il contribuente dimostra che i costi effettivamente sostenuti per il mantenimento di un bene indicatore di capacità contributiva, come l’automobile, sono complessivamente inferiori alle risultanze redditometriche, il giudice tributario deve disapplicare lo strumento presuntivo e utilizzare la spesa effettiva ricostruita dal contribuente. È questo il principio ribadito dalla C.T. Reg. di Trieste, con la sentenza n. 1/11/13.
Dai fatti di causa emerge che ad un contribuente era stato applicato il vecchio redditometro sulla base del possesso di autovetture e immobili. I giudici di merito, per la loro decisione, hanno aderito a quel nuovo orientamento giurisprudenziale per cui il redditometro non costituisce una presunzione legale relativa, ...
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