Per l’ottemperanza prescrizione sempre decennale
Se c’è la cartella di pagamento o l’atto di rideterminazione, meglio impugnare tali atti anziché agire in ottemperanza
A seguito del giudicato di accoglimento del ricorso della Commissione tributaria, il contribuente, se del caso, può azionare sia l’espropriazione forzata sia il giudizio di ottemperanza, come prevede l’art. 70 del DLgs. 546/92.
Va subito detto che il titolo esecutivo che legittima l’espropriazione deve essere certo, liquido, esigibile, quindi qualora il giudice abbia demandato all’ente impositore il ricalcolo delle somme pretese, in ipotesi di inadempienza occorre avvalersi del ricorso in ottemperanza.
Per ciò che riguarda i termini entro cui bisogna agire, è necessario distinguere la situazione.
Se dal giudicato scaturisce l’obbligo di rideterminazione della pretesa e, nelle pregresse fasi di merito, il contribuente non ha ancora versato nulla o ha versato meno del
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