Per le società di comodo, «distinguo» tra disapplicazione soggettiva e parziale
In caso di detenzione di partecipazioni societarie, si accavallano due previsioni
Tra le cause di disapplicazione per società di comodo, se ne annovera una che accomuna il settore dei soggetti non operativi con quelli che si trovano in perdita sistematica triennale. I provvedimenti da cui promanano le cause di disapplicazione sono diversi (Provv. Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 per le società non operative, che delinea otto cause di disapplicazione, e Provv. Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 per le società in perdita, che delinea undici cause di disapplicazione), ma in caso di detenzione di partecipazioni societarie si accavallano due previsioni: quella di cui all’articolo 1, comma 1 lett. e) del Provv. 14 febbraio 2008 che permette la disapplicazione oggettiva (quindi indirizzata al singolo bene) e
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