False comunicazioni: la sede dell’Autorità non sempre individua il giudice del reato
Il delitto di cui all’art. 2638 comma 1 c.c. potrebbe consumarsi anche in sede di ispezione presso la società da parte di rappresentanti dell’autorità
La fattispecie di false informazioni all’autorità di vigilanza (art. 2638 comma 1 c.c. ) si perfeziona nel momento in cui le comunicazioni vengono portate a conoscenza – o siano comunque conoscibili, per effetto della loro divulgazione – dell’autorità destinataria delle stesse. A stabilirlo è il Trib. di Milano, sentenza 25 febbraio 2013 n. 1934.
Ai sensi dell’art. 2638 comma 1 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio ...
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