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Giovedì, 8 giugno 2023 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Il fallito deve al fallimento i guadagni «eccedenti» della nuova attività

La bancarotta fraudolenta post-fallimentare non scatta per i ricavi, ulteriori rispetto alle necessità proprie e della famiglia, non riversati nel fallimento

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 14 giugno 2013

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L’imprenditore fallito che prosegue di fatto l’attività, intestandola formalmente alla moglie, risponde di bancarotta post-fallimentare solo in relazione ai “guadagni” eccedenti le necessità di mantenimento proprio e della famiglia e non, genericamente, con riguardo ai “ricavi” della “nuova” attività.
L’interessante precisazione è stata fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24493 del 5 giugno scorso.

Un imprenditore individuale veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42) e, in concorso con la moglie, per bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare (art. 216 comma 2 del RD 267/42). Ciò in quanto, dopo aver distratto ricavi e beni ...

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