Transfer pricing, per il Fisco non conta il regime fiscale più favorevole all’estero
Ai fini dei controlli, i componenti del reddito sono valutati in base al valore normale, senza necessità di confronto tra i Paesi interessati
Ai fini dei rilievi fiscali fondati sul controllo del transfer pricing, non assume alcuna importanza il fatto che lo Stato estero in cui è situata la società controllata abbia un regime fiscale più favorevole rispetto a quello italiano; pertanto, il Fisco non è tenuto ad alcuna dimostrazione in tal senso. È quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza 10742/2013.
Lo scopo dei controlli basati sul transfer pricing è quello di evitare che le imprese nazionali possano eludere il sistema impositivo interno attraverso la “traslazione” di materia imponibile in altri Stati esteri a minore fiscalità. Per conseguire un vantaggio, quindi, occorre generalmente che si configuri una situazione per cui la tassazione italiana sia maggiore di quella del Paese estero considerato. A parità ...
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