Per il redditometro, utilizzabile il valore stabilito per il registro
Secondo la Cassazione, la presunzione di identità di valore tra registro e imposte sui redditi va superata dal contribuente
La Corte di Cassazione, con la sentenza 16334 depositata ieri, ha espresso, per la prima volta, un principio che farà di certo discutere, relativo al computo del valore dell’immobile ai fini dell’accertamento “redditometrico” fondato sull’incremento patrimoniale.
Vi è subito da evidenziare che quanto esposto ha valore sia nel “vecchio” sia nel “nuovo” redditometro, chiaramente in costanza dei presupposti di legge (si rammenta che, nel sistema ante DL 78/2010, l’incremento patrimoniale si presumeva effettuato con redditi conseguiti, per quote costanti, nell’anno dell’acquisto e nei quattro precedenti, mentre ora, in base al decreto 24 dicembre 2012, l’acquisto vale al netto dei mutui e dei disinvestimenti dei quattro
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