Transfer pricing interno a operatività limitata
In base all’orientamento della Cassazione, pare un criterio di accertamento utilizzabile in via eccezionale e solo «ancorandolo» all’abuso di diritto
La Cassazione ha recentemente introdotto il principio di diritto per cui il “transfer pricing domestico” rappresenta un criterio antielusivo, fondato sull’applicazione del valore normale, per il controllo delle manovre sulla materia imponibile poste in essere da società residenti ed appartenenti ad uno stesso gruppo (Cass. 17955/2013, si veda “Valore normale anche per le transazioni infragruppo tra società italiane” del 25 luglio).
Il transfer pricing interno è stato oggetto di esame, per la prima volta, con la circolare 53 del 1999, con la quale l’Amministrazione finanziaria aveva posto l’attenzione su quelle società residenti nel Centro-Nord Italia che cedevano merci o beni immateriali ad altre società, controllate o collegate, residenti nel Mezzogiorno ...
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