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LETTERE

Quando si dice l’alea del giudizio...

Martedì, 17 settembre 2013

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Caro Direttore,
come segnalato su Eutekne.info (si veda “Omesso reverse charge con IVA da versare” del 12 settembre 2013), con la sentenza 20771 dell’11 settembre 2013 (udienza del 9 aprile 2013), la Corte di Cassazione ha concluso che l’omessa emissione dell’autofattura in un caso di applicazione dell’inversione contabile determina la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, con la conseguenza che il contribuente sarà costretto a versare “a valle” l’imposta relativa all’omessa autofattura oltre alle sanzioni conseguenti.

Di opposto avviso la medesima Suprema Corte con la sentenza 20486 del 6 settembre 2013 (udienza sempre del 9 aprile 2013), nella quale invece è stato concluso che l’omessa emissione della autofattura – laddove l’IVA a monte avesse carattere di detraibilità – non determina la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, altrimenti si violerebbe il principio della neutralità dell’imposta.

È chiaro che una delle due sentenze è giusta.
Non è la prima volta che si forma un orientamento contrastante.
Tuttavia, la ricorrenza della questione e, mi lasci dire, l’evidenza delle ragioni del contribuente – confermate non solo dalla Corte di Giustizia europea (causa C-95/07 e C-96/07, Ecotrade), ma anche dalla stessa Agenzia delle Entrate (ris. 56/2009) – ci portano a concludere che la soluzione favorevole al contribuente stabilita dalla sentenza 20486 sia quella giusta.

Certo, in questo caso stridono la contiguità delle due sentenze, pubblicate a pochi giorni l’una dall’altra, e la circostanza che il giorno dell’udienza fosse lo stesso.

Per completezza di informazione, segnaliamo che il collegio giudicante della prima sentenza – quella sfavorevole – era composto dai giudici: dott. Mario Adamo (Presidente), dott. Antonio Valitutti, dott.ssa Marina Meloni, dott.ssa Angelina Maria Perrino e dott. Roberto Giovanni Conti.

Invece, il collegio giudicante della seconda sentenza – quella favorevole – era composto dai giudici: dott. Mario Adamo (Presidente), dott. Antonio Valitutti, dott.ssa Marina Meloni, dott.ssa Angelina Maria Perrino e dott. Roberto Giovanni Conti.

Non posso dunque che augurare, a tutti i colleghi che si imbattessero nella medesima questione, di essere giudicati dal secondo collegio, e non dal primo (!).


Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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